La risarcibilità agli eredi del danno da morte

La perdita del diritto alla vita (danno tanatologico è la giusta definizione per danno morte di un congiunto), quando è determinata da un evento lesivo, determina la nascita di un diritto al risarcimento in capo agli eredi ed a carico dell’autore dell’evento dannoso.

La perdita del diritto alla vita (danno tanatologico), quando è determinata da un evento lesivo, determina la nascita di un diritto al risarcimento in capo agli eredi ed a carico dell’autore dell’evento dannoso.

Azioni da compiere per il danno alla salute inteso come danno morte del congiunto

In primo luogo i prossimi congiunti possono richiedere – ove ne sussistano gli estremi – il risarcimento del danno alla salute da questi subito (danno biologico iure proprio). Si tratta della lesione all’integrità psico-fisica che le persone più “vicine” alla vittima possono subire: tale danno deve essere provato con specifiche perizie medico-legali.

Per i parenti può anche prospettarsi il risarcimento del danno morale – inteso nella sua qualificazione soggettiva – cioè delle sofferenze e del perturbamento dell’animo. Anche in tale ipotesi si configura l’onere probatorio per colui che richieda il risarcimento.

Chiarificatrice è in proposito la Cassazione ha da tempo stauito che “non vi è dubbio in linea di principio che possa sussistere in favore dei prossimi congiunti di un soggetto ucciso un danno morte alla salute cd. iure proprio, di questi congiunti. Anche questo danno infatti, come il danno morale dei prossimi congiunti della vittima si pone come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito posto in essere dall’agente. E’ necessario, però che anche per questo danno biologico posto in essere dall’agente sia accertata in concreto una compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto, che si assume danneggiato”.

La categoria più dibattuta tra quelle concernenti il risarcimento ai parenti della vittima da fatto illecito del terzo è il danno biologico iure hereditatis. Il problema – che appassiona da anni giudici e studiosi di diritto – riguarda la risarcibilità, agli eredi, del “danno alla salute” subito dalla “vittima”, distinguendo tra due ipotesi diverse: la perdita istantanea della vita e le lesioni con successivo esito mortale.

Data la particolarità della sede in cui si tratta, sarebbe fuori luogo esaminare i diversi orientamenti che negli anni si sono succeduti e che tutt’oggi si contrappongono; tenteremo, pertanto, di fare chiarezza in materia seguendo l’iter logico del più recente e consolidato orientamento della Cassazione.

Tale orientamento (tesi compromissoria) prende le mosse da una visione da molti ritenuta singolare. Distinguendo il “bene salute” dal “bene vita” si ritiene, infatti, che la morte non costituisca la maggiore possibile lesione della salute ma incida sul distinto e separato diritto alla vita.

La lesione della integrità psico-fisica (salute) subita da un soggetto è ritenuta risarcibile ai suoi eredi; non così per la privazione della vita la cui risarcibilità non è ritenuta trasmissibile:“ Il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita …”.

In questo contesto si inserisce il concetto di “apprezzabile lasso di tempo” cioè il periodo che deve intercorrere tra la produzione delle lesioni e la morte perché si produca in capo agli eredi il risarcimento del danno biologico da morte del proprio dante causa. In caso di morte immediata, questo diritto per i congiunti è escluso; sussiste invece, nell’ipotesi di sopravvivenza anche per un breve periodo in quanto la vittima abbia avvertito e subito le conseguenze del danno.

In sostanza a parere della Cassazione “la trasmissibilità agli eredi del diritto di credito risarcitorio per danno biologico va escluso quando la morte segua l’evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l’incisione del bene salute. Ne consegue che se il danno biologico della vittima si protrae anche solo per qualche giorno, salvo ovviamente le peculiarità del caso concreto rimesse sempre alla esclusiva valutazione del giudice di merito, in linea di massima esso è apprezzabile, in quanto … è ritenuto apprezzabile anche il danno biologico temporaneo di pochi giorni (ed addirittura un giorno) e non si vede perché, se la vittima del sinistro deceda, invece di guarire, detto danno biologico non dovrebbe essere apprezzabile …”.

Una volta accertata la sussistenza dell’“apprezzabile lasso di tempo”  la liquidazione del danno biologico iure hereditatis dovrà essere effettuata tenendo conto della particolare gravità del cd. “danno biologico terminale”. Il giudice di merito può, naturalmente, utilizzare il criterio di liquidazione equitativo “puro” o servirsi dei criteri tabellari nel qual caso sarà necessario un adeguamento alla fattispecie concreta e tener conto che in questo caso il danno raggiunge la misura del 100%. Infatti: “limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di validità, comporta la liquidazione del principio sopradetto in tema di necessaria personalizzazione dei valori monetari espressi dalle tabelle”.

Contenuto testuale tratto da: 101professionisti

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