Come determinare l’entità del danno biologico

E’ compito del medico legale esaminare con compiutezza il danneggiato e descrivere la natura e l’entità delle lesioni riportate dal soggetto, valutare la durata dell’ inabilità totale e parziale, indicare la percentuale di invalidità permanente riscontrata, verificare la sussistenza di danni estetici, valutare le eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto e valutare la congruità delle spese mediche sostenute e di quelle eventualmente da sostenere.

L’entità del risarcimento da danno biologico dipende essenzialmente da due fattori: l’età del danneggiato e il grado percentuale di invalidità riscontrato. L’invalidità può essere permanente (calcolata in punti percentuali) e/otemporanea (calcolata in giorni di invalidità totale e parziale). Per il calcolo del danno biologico vengono utilizzate delle tabelle specifiche.

Vi è un aspetto particolare nella quantificazione economica finale del danno biologico, un certo plusvalore proporzionato agli aspetti dinamico-relazionali del singolo individuo; per esempio, la perdita di una mano, pur avendo un punteggio uguale per tutti gli individui, certamente è più avvertita da chi esercitava una o più attività sportive rispetto a che non ne esercitava alcuna; una grave menomazione, anche se non incide in concreto sulla capacità di guadagno, può comportare una maggiore usura o maggiore dispendio di energia per portare a termine lo stesso tipo e quantità di lavoro, e via dicendo.

L’aspetto dinamico-relazionale comporta un maggiorazione economica del danno biologico secondo una percentuale stabilita dal Giudice.

Quando si parla di danno biologico si fa riferimento alla lesione della integrità psico fisica della persona. Ancora oggi non risulta agevole determinare la misura del risarcimento per questo tipo di lesione. La legge infatti fornisce dei criteri certi di liquidazione del danno biologicosolo nel caso di micropermanenti, ossia di lesioni che non superano i 9 punti di invalidità.
Per gli altri danni è necessario fare riferimento a tabelle elaborate da diversi tribunali. Tra queste le più utilizzate per il calcolo del danno biologico sono le Tabelle di Milano per calcolo danno biologico.

Ecco ora alcune indicazioni per il calcolo del danno biologico sia nel caso in cui il calcolo debba essere eseguito per le micropermanenti (ossia per danni da 1 a 9 punti di invalidità), sia per le macropermanenti (danni da 10 a 100 punti di invalidità).

1. Calcolo danno biologico su Micropermanenti:
Sono considerate micropermanenti le lesioni fino a 9 punti di invalidità
Il form per il calcolo del danno biologico consente di calcolare le micropermanenti sulla base dell’art. ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.

Una volta individuata la somma corrispondente al danno biologico potete con facilità calcolare il danno morale che generalmente viene determinato in una somma che va da 1/4 a 1/2 del danno biologico.

Il totale (danno biologico + danno morale) potrà essere poi aggiornato con il calcolo congiunto di Interessi e rivalutazione monetaria. Se lo si desidera è anche possibile eseguire separatamente il Calcolo della rivalutazione monetaria e degli Interessi legali.

2.Calcolo danno biologico su macropermanenti.
Questo calcolo si riferisce alle lesioni superiori a 9 punti. Il form consente il calcolo del danno biologico sia con le tabelle di Milano sia con le tabelle di Roma. Basta inserire l’età del soggetto e i punti dell’invalidità. Dalla pagina dei risultati del calcolo si potrà passare anche al calcolo della inabilità temporanea e, successivamente al calcolo diInteressi e rivalutazione monetaria

3. Danno per la morte di un congiunto (Tabelle Roma 2012)

4. Danno per la morte di un congiunto (tabelle Milano 2013)

  • A favore di ciascun genitore della morte di un figlio da 163.080 a 326.150
  • A favore del figlio per la morte di un genitore da 163.080 a 326.150
  • A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto da 163.080 a 326.150
  • A favore del fratello per morte di un fratello da 23.600,00 a 141.620,00
  • A favore del nonno per morte di un nipote da 23.600,00 a 141.620,00

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